Buongiorno,

riceviamo spesso, sia da associazioni che da singoli soci, la domanda se, alla luce dei recenti sviluppi normativi che ha equiparato i monopattini alle biciclette, il socio FIAB è assicurato anche quando usa il monopattino elettrico.

La risposta è no. Confortato da un parere dell’ufficio legale FIAB ne spiego le motivazioni.

La legge pubblicata in gazzetta ufficiale fa intendere che è il “comportamento” del monopattino che è equiparato alle biciclette. In particolare la norma dice:

I monopattini che rientrano nei limiti di potenza e velocità definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 4 giugno 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 162 del 12 luglio 2019, sono equiparati ai velocipedi di cui al codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

Il decreto 285/92 è quello definisce il comportamento su strada dei vari veicoli sulla base delle tipologie di strade, per cui dice che se ci sono ciclabili sono obbligatorie, le autostrade sono vietate, ai semafori ci si ferma e così via.

La nostra assicurazione assicura per la responsabilità civile verso terzi tutti i soci che vanno in bicicletta (testuale: “proprietà ed uso della bicicletta da parte degli associati“) e la bicicletta (alias velocipede) è definita dall’articolo 50 del cds che recita:

Art. 50. Velocipedi.
1. 1. I velocipedi sono i veicoli con due ruote o più ruote funzionanti a propulsione esclusivamente muscolare, per mezzo di pedali o di analoghi dispositivi, azionati dalle persone che si trovano sul veicolo; sono altresì considerati velocipedi le biciclette a pedalata assistita, dotate di un motore ausiliario elettrico avente potenza nominale continua massima di 0,25 KW la cui alimentazione è progressivamente ridotta ed infine interrotta quando il veicolo raggiunge i 25 km/h o prima se il ciclista smette di pedalare.
2. I velocipedi non possono superare 1,30 m di larghezza, 3 m di lunghezza e 2,20 m di altezza.

Il fatto che la nuova norma “equipari” i monopattini alle bici non significa che la definizione di bici comprenda i monopattini e non mi risulta che l’art. 50 sia stato modificato come invece è successo quando sono state introdotte in cds le bici a pedalata assistita. Per cui dal punto di vista dell’assicurazione FIAB il monopattino (compreso quello elettrico con i limiti imposti dal decreto) non è considerato una bicicletta ma rimane un veicolo a sè stante, sia pure equiparato per comportamento al velocipede.

Non escludo che in futuro la copertura assicurativa FIAB comprenda anche i monopattini (probabilmente ci verrebbe chiesto un adeguamento del premio visto l’aumento del rischio), ma al momento tutela solo i soci che vanno in bicicletta.

Cari saluti.

Mik

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Michele Mutterle
Segretario Organizzativo FIAB Onlus
tel 339-7007544 (lun-ven dalle 09:00 alle 16:00)
fax 02-700433930
account skype: mutterle
info@fiab-onlus.it
www.fiab-onlus.it

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